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Ordinanza — n. 5735/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on money laundering charges for generic factual repetition and improper punishment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Aquilino inadmissible regarding charges of money laundering and improper sentencing. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical under specific criminal code articles, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a substantive legal critique and sought to review matters outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain substantive legal arguments; generic factual repetitions or attempts to review sentencing rationale are inadmissible.

Parole chiave

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money laundering charges Cassation appeal inadmissibility generic factual repetition sentencing review scope Italian criminal procedure rifiuti non recuperabili recidiva nell'infrazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis c.p.
Art. 648-ter, comma 2 c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILINO DIEGO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 24/12/1984 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 141. R.G. 27226 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diego Aquilino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648 bis e 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato poiché fondato su motivi schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e congruamente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata in tema di affermazione di responsabilità per riciclaggio, in difetto di prova della commissione del reato presupposto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P . Q . . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il