Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and prohibited substantive reviews.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Sofia Romano's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible and ordered her to pay costs. The court rejected the first ground as generic and merely repeating arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique. The second and third grounds were deemed inadmissible because they sought prohibited re-evaluation of evidence and excessive sentencing, which fall outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and Art. 360, co. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it relies on generic arguments lacking specific critique or if it attempts to re-evaluate evidence or excessive sentencing, which are excluded from the jurisdiction of the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SOFIA nato a TORRE DEL GRECO il 12/12/1963 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 139. R.G. 27199 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sofia Romano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente ex artt. 110 e 640 cod. pen., è generico oltre che fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché volto in effetti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, che deduce l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/202