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Ordinanza — n. 5731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prior argumentation and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lombardi Gianluca inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The first ground was rejected because it requested a new evaluation of evidence despite sufficient reasoning in the lower court, while the second ground failed as it was not previously argued in the appellate instance. The third ground was dismissed for being hypothetical and conflicting with fundamental principles of judicial procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.; The appeal is inadmissible if a ground is not previously deduced in the appellate instance or if it relies on generic and hypothetical reasoning incompatible with the distinction between trial and execution phases.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack prior argumentation generic hypothetical grounds appellate procedure rules procedural costs order denuncia penale procedura per diffamazione false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non risulta previamente dedotta in appello, ed è dunque inciso dall'inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.
6-9); considerato che il secondo motivo, inerente all'invocata applicazione della attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non risulta previamente dedotta in appello, ed è dunque inciso dall'inammissibilità prevista dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GIANLUCA nato a GHEDI il 11/03/1967 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lombardi Gianluca; Letta la memora di udienza dell'avv. Roberto Laurenza, per la parte civile; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per il contestato riciclaggio, postula una inammissibile nuova valutazione delle prove, a fronte di un apparato motivazionale congruo e scevro di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 6-9); considerato che il secondo motivo, inerente all'invocata applicazione della attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non risulta previamente dedotta in appello, ed è dunque inciso dall'inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi eccepire il difetto di motivazione con riguardo ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il terzo motivo, basato su un ragionamento del tutto ipotetico e confliggente con la distinzione tra giudizio di cognizione e fase esecutiva, nonché con il principio tempus regit actum, è insuperabilmente generico e manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. che consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Drinkable S.R.L., che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/12/2