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Ordinanza — n. 5730/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise sanction argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Pompili inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked specificity by attempting to re-evaluate evidence rather than citing concrete procedural errors, while the second ground regarding sentencing was inadmissible because it was not properly raised in the prior appeal. Consequently, the judgment was upheld without further review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or fails to raise new objections required by law.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural defect failure to raise objection Cassa delle ammende divieto di costruzione di diritto pubblico costruzioni non autorizzate polizia delle costruzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILI DANIELE nato a ROMA il 14/05/1986 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Ponnpili; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d