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Ordinanza — n. 5727/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise qualification ground at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucio Leonardo La Notte inadmissible because the ground of legal qualification was not previously raised as an appeal reason. The defense argued the crime was fraud rather than fraudulent insolvency, but the court noted this distinction requires prior deduction under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; The ground of legal qualification must be deduced as a reason for appeal to avoid inadmissibility, and the distinction between fraud and fraudulent insolvency depends on the presence of simulated circumstances versus concealed insolvency.

Parole chiave

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legal qualification ground inadmissibility of appeal fraud versus insolvency Code of Criminal Procedure prior deduction requirement Court of Cassazione procedural defect porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
3 e 4), nella fattispecie di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
3 e 4), nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA NOTTE LUCIO LEONARDO nato a BISCEGLIE il 25/04/1977 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lucio Leonardo La Notte; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa c:ensura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, inoltre, le doglianze difensive sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174), secondo cui il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come storicamente ricostruiti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. in quanto, a fronte della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non emerge agli atti la prova di un reale stato di insolvenza che il reo avrebbe fraudolentemente nascosto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dic