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Ordinanza — n. 5726/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific factual grounds for criminal liability review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Russo Francesca inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant's claims regarding criminal liability qualification and evidence were deemed generic, failing to provide specific grounds for re-evaluating the trial court's findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely reiterating lower court arguments without identifying specific factual distortions or providing a distinct legal basis for re-evaluating the evidence.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence generic appeal grounds procedural costs award principio della doppia incriminazione doppio onere azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 605 cod. pen
e ad un non meglio comprensibile richiamo all'art. 605 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCA nato a MARSALA il 23/01/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Russo Francesca ; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione, richiamando in particolare nel terzo motivo un vizio non deducibile, ovvero l'erroneità della sentenza, e richiamando la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e ad un non meglio comprensibile richiamo all'art. 605 cod. pen., motivo questo non consentito in tali termini per giurisprudenza costante di questa Corte), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicarti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il