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Ordinanza — n. 5725/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete specificity and inadmissibility under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked concrete specificity regarding the evidence of criminal responsibility. The appellant attempted to re-evaluate probative sources and propose an alternative fact reconstruction, which the court deemed outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; A cassation appeal lacking concrete specificity regarding the violation of the reasonable doubt rule is inadmissible, as the court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack concrete specificity reasonable doubt rule re-evaluation of evidence legality review limits revoca del brevetto notificazione tardiva canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, RV. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPACOSTA ALESSANDRO nato a ROMA il 16/03/1980 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Zappacosta; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice cfi legittimità scorrFinare nel merito; che, invero, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di saggiare la tenuta logica della sentenza mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed altri modelli di ragionamento, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, RV. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i