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Ordinanza — n. 5724/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in the contested recidivism claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Ferraro inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Ferraro challenged the lower court's recognition of contested recidivism, arguing against the application of the law. The court rejected this claim because the appeal lacked concrete specificity and was manifestly unfounded, noting that the first-instance judges correctly applied the penal code with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is free of motivational defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity contested recidivism manifestly unfounded procedural costs Cassation procedure penal law application violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MASSIMILIANO nato a ROMA il 26/04/1967 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Ferraro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, esplicitando le ragioni del loro convincimento con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2023.