Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5722/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging evidentiary weight without specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Riccardo Giglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of photographic identification and victim statements, but the court found these complaints merely questioned the persuasiveness of evidence rather than citing specific procedural violations. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of credibility and evidence without conducting a new factual review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely challenge the persuasiveness or weight of evidence without identifying specific, decisive procedural errors or manifest logical flaws in the fact-finding process.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility evidentiary weight review photographic identification reliability procedural error requirement credibility assessment standard violazione dei doveri professionali segreto professionale in materia di ricerca medica responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 23090 dei 10/07/2020, Signorelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO RICCARDO nato a CALTANISSETTA il 15/05/1982 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Giglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni della persona offesa, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 23090 dei 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dice