Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal qualification regarding attempted crimes under Art. 624-bis and 610 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rogerio Costa De Abreu inadmissible due to a lack of specific legal qualification. The court found the appellant's arguments regarding the attempted crimes under Articles 624-bis and 610 of the Penal Code were generic and failed to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.; Art. 610 c.p.: An appeal must specifically qualify the legal grounds of the contested decision; generic arguments lacking critical analysis of the lower court's reasoning violate the requirement of specificity and result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA DE ABREU ROGERIO nato il 03/09/1987 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rogerio Costa De Abreu; considerato che il ricorso, in punto di qualificazione giuridica con riguardo alla mancata derubricazione nell'ipotesi tentata ovvero nei reati di cui agli artt. 624-bis e 610 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117;
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicem