Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual allegations under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Di Giorgio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reliance on generic reasoning without specifying the exact terms or limits allegedly exceeded. The court rejected this because the complaint lacked the required specific factual elements and precise identification of unresolved legal issues under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it contains only generic grievances without specifying the exact terms of the alleged error and the precise legal questions deemed unresolved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ALBERTO nato a ROMA il 07/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alberto Di Giorgio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è evidentemente dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 20