Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal charge elements and procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gheorghe Mincu inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant challenged the lower court's finding of an improper robbery, arguing a lack of objective criminal elements and violations of sentencing guidelines, but the court found these claims generic and unsupported by specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 54 cod. pen.; The appeal must contain specific legal arguments justifying the claim; generic deductions lacking precise references to the contested act's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINCU GHEORGHE (CUI 05IUOV4) nato il 29/07/1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Gheorghe Mincu; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 274467; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, la condotta violenta può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza primo grado, pienamente richiamata e confermata dalla Corte territoriale); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla violazione dell'art. 54 cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con i consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni, Rv. 285006;
Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888), correttamente applicati dai giudici del merito (si veda pag. 3); osservato che l'ultima censura, con la quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, nonché dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il