Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding legal qualification and criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Nanauc Costei and Andreescu Georgiana Cristina inadmissible. The court found that both applicants' arguments lacked concrete specificity, merely reiterating lower court appeals without identifying specific factual distortions. Consequently, the court ruled that the first-instance judges had adequately explained their reasoning regarding the subjective element of the crime, rendering the appeals void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must identify specific and decisive distortions of procedural emergencies; generic arguments attempting to re-evaluate evidence or facts without pinpointing errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NANAUC COSTEL (CUI 01SOHWT) nato il 08/06/1979 ANDREESCU GEORGIANA CRISTINA (CUI 059KYZQ) nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nanauc Costei e il ricorso di Andreescu Georgiana Cristina; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente Andreescu; ricorso Nanauc: ritenuto che il ricorso con i suoi due motivi, in punto di qualificazione giuridica della condotta ascritta e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7).
Ricorso Andreescu: ritenuto che il ricorso, in punto di ricorrenza dell'elemento soggettivo de delitti contestati, ed in particolare con riferimento all'art. 628 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti ascritti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato che il motivo si caratterizza per la sua reiteratività senza confronto con la motivazione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;I. che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 dove la condotta è stata senza alcuna incertezza e in senso conforme alla decisione di primo grado inquadrata anche dal punto d vista dell'elemento soggettivo nella contestazione di rapina impropria); rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.