Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding habitual crime and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Windy Fantilli inadmissible, rejecting arguments against acquittal for particular triviality and the denial of generic mitigating circumstances. The court found the first ground lacking concrete specificity because the appellant failed to prove habitual offending, as confirmed by his judicial record showing multiple convictions for receipt. Regarding the second ground, the court ruled that the lower court's denial was sufficient given the appellant's failure to positively deduce elements required for such mitigation under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the claim of habitual crime lacks concrete specificity regarding subsequent acts, and the denial of generic mitigation is justified by the appellant's failure to positively deduce required elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTILLI WINDY nato a ROMA il 08/07/1977 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Windy Fantilly; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; che, nella specie, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato, ove emerge la presenza di tre sentenze irrevocabili di condanna per plurimi episodi di ricettazione, come correttamente rilevato dalla Corte terril:oriale (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5