Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding violent conduct evidence and procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Flavio Scarci inadmissible due to a lack of specificity concerning the evidence of violent conduct. The appellant argued for a re-evaluation of probative sources and an alternative factual reconstruction, but the court found these arguments extraneous to the current review. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logical and legal, leaving no room for the requested alternative interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the alleged misinterpretation of facts or attempts to re-evaluate evidence using criteria different from those applied by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCI FLAVIO nato a ROMA il 17/12/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Flavio Scarci; considerato che il ricorso, in punto di responsabilità per i reati ascritti, con particolare riguardo alla prova della condotta violenta, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310;
Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 20