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Ordinanza — n. 5710/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Milazzo inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 131-bis of the Penal Code and the conditions for releasing the occupied property, but failed to provide a critical analysis of the specific arguments used by the appellate court. Consequently, the court rejected the generic complaints as non-compliant with procedural requirements and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity by merely restating general grievances without critically analyzing the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code procedural requirements coinquilino deduzione per affitto nelle prestazioni complementari mutualità sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., nonché la subordinazione dei benefici di legge al rilascio dell'immobile occupato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché la subordinazione dei benefici di legge al rilascio dell'immobile occupato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta
276096; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv.
Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella
250050; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO FRANCESCO nato a PALERMO il 25/12/1977 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Milazzo; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine Teu..- • alla penale responsabilità con riguardo a i/artt. 54 l'è- la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., nonché la subordinazione dei benefici di legge al rilascio dell'immobile occupato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 d