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Ordinanza — n. 5704/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5704/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI SARA nato a PADOVA il 02/09/1992 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Sara Moretti; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag.5); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag.5); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI SARA nato a PADOVA il 02/09/1992 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sara Moretti; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag.5); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q.14411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre