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Ordinanza — n. 5701/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and proof beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's decision on criminal liability. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the Court found the arguments generic and failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of facts. Consequently, the Court ruled that the appeal exceeded the scope of cassation review by attempting to re-litigate the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: In cassation appeals concerning criminal liability, the applicant must propose an irrefutable reconstruction of facts; the Court of Cassation cannot exceed the scope of review by re-evaluating evidence or reconstructing facts differently from the lower court.

Parole chiave

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lack of specific grounds criminal liability appeal proof beyond reasonable doubt cassation review limits reconstruction of facts censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: &IONI GJERG3 nato 11 13/11/1975 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gjergj Gjioni; ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. pro:. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i