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Ordinanza — n. 5700/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for lack of concrete specificity and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Ernesto Fornaro's appeal against the acquittal inadmissible due to a lack of concrete specificity regarding alleged factual errors. Fornaro argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found no specific procedural violations to justify such a review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal against an acquittal based on the statutory cause of extinction is inadmissible if it lacks concrete specificity and merely requests a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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acquittal appeal lack of specificity cause of extinction procedural error Cassation inadmissibility revoca del brevetto notificazione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Ernesto Fornaro; letta la memoria difensiva del 29/11/2023; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia
244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARO ERNESTO nato a BARI il 01/05/1949 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ernesto Fornaro; letta la memoria difensiva del 29/11/2023; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione ai reati di usura e tentata estorsione, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 21 e 22, con particolare riferimento alla condotta tipica di rinnovazione dei titoli e caratteristiche deglii stessi, in relazione alla specifica competenza del ricorrente tenuto conto della professione svolta dallo stesso); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,