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Ordinanza — n. 5699/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sami Mzoughi inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for the recognition of these mitigating factors, but the court found his submissions to be interpretative statements contradicting established law and precedent. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was correct and the appeal must be rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal must be specific and grounded in law; general interpretative arguments contradicting statutory norms or settled case law render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of specificity sentencing discretion ne bis in idem principle cosa generica designazione generica attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.
Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013
264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZOUGHI SAMI nato il 13/01/1983 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sami Mzoughi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e circostanziale, il giudice di merito può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03;

Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbic:he Helmi, Rv. 258011); che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dice