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Ordinanza — n. 5697/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5697/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5697/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCAFURRI ANTONIO nato a TAURIANOVA il 20/09/1960 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Buccafurri Antonio; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese quanto alla prova della penale responsabilità, al giudizio di bilanciamento, con particolare riferimento al riconoscimento della recidiva in regime di equivalenza, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente ed approfonditamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 quanto all'art. 131-bis cod. pen., pag. 11 quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, pag.11-12 quanto al giudizio di bilanciamento con la recidiva); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese quanto alla prova della penale responsabilità, al giudizio di bilanciamento, con particolare riferimento al riconoscimento della recidiva in regime di equivalenza, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente ed approfonditamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 quanto all'art. 131-bis cod. pen., pag. 11 quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, pag.11-12 quanto al giudizio di bilanciamento con la recidiva); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato risarcimento alle vittime di reati irresponsabilità risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Buccafurri Antonio; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCAFURRI ANTONIO nato a TAURIANOVA il 20/09/1960 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Buccafurri Antonio; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese quanto alla prova della penale responsabilità, al giudizio di bilanciamento, con particolare riferimento al riconoscimento della recidiva in regime di equivalenza, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente ed approfonditamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 quanto all'art. 131-bis cod. pen., pag. 11 quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, pag.11-12 quanto al giudizio di bilanciamento con la recidiva); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il