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Ordinanza — n. 5691/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Francesco Mendola's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The court found the first ground repetitive and the second ground generic, merely reiterating arguments already rejected at the appellate level without new evidence. Furthermore, the complaint regarding the denial of a suspended sentence was deemed inadmissible because it was not explicitly raised in the written submissions, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of repetitive arguments or fails to specifically address the contested sentencing decisions, particularly when the requested relief was not formally requested in the written conclusions.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic censure suspended sentence procedural requirement Cassa delle ammende legittimità permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA FRANCESCO nato a PALERMO il 18/10/1.987 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mendola Francesco; considerato che il primo motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per la truffa, risulta reiterativo e comunque non consentito in sede di legittimità, poiché lamentando un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, privo di vizi logico-giuridici, invoca una impossibile rilettura del compendio probatorio; considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5 della sentenza impugnata, in tema di non risibile entità economica del danno e di particolare insidiosità dell'articolata condotta truffaldina); considerato che, quanto alle ulteriori censure relative alla mancata concessione degli ulteriori benefici richiesti, si rileva come l'impossibilità di applicare l'art. 62-bis cod. pen. sia congruamente illustrata a p. 5, che sottolinea la genericità dell'appello sul punto e comunque l'insussistenza di specifici elementi a favore (di modo che il ricorso si palesa del tutto aspecific:o, evidenziando la giovane età e sorvolando, ad esempio, sui precedenti), e la sospensione condizionale della pena non sia stata oggetto di gravame né di richiesta espressa nelle conclusioni scritte in sede di trattazione cartolare (cosicché la doglianza è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05