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Ordinanza — n. 5690/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5690/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC DENIS nato a TREVISO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Denis Levacovic; considerato che il primo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si lamenta la mancata derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., il mancato riconoscimento dell'attenuante di c:ui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ed il diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del mento hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si lamenta la mancata derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., il mancato riconoscimento dell'attenuante di c:ui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ed il diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del mento hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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soggiorno obbligato restrizione di libertà sicurezza dei lavoratori e della popolazione lavoro del detenuto diritto di visita sorvegliato controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
6); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si lamenta la mancata derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., il mancato riconoscimento dell'attenuante di c:ui all'art.
art. 581 cod. proc. pen
ed il diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC DENIS nato a TREVISO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Denis Levacovic; considerato che il primo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si lamenta la mancata derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., il mancato riconoscimento dell'attenuante di c:ui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ed il diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del mento hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P . Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il