Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5628/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the lower court's sentence is the statutory minimum with prevailing mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment imposed the minimum statutory sentence applicable given the prevailing mitigating circumstances. The defense argued for a violation of law regarding sentencing under Article 133 of the Penal Code, but the court found no merit in this claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; When the imposed sentence represents the minimum legally applicable penalty considering all mitigating and aggravating factors, the court's exercise of discretionary power is immune from review, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
minimum statutory sentence prevailing mitigating factors inadmissible appeal discretionary power immunity Article 133 Penal Code attenuazione libera della pena adeguamento della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che nell'unico motivo di ricorso e con la memoria pervenuta il 9/1/2024 la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Rilevato che nell'unico motivo di ricorso e con la memoria pervenuta il 9/1/2024 la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCILIETTI SANDRO FABRIZIO nato a ROMA il 11/02/1941 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; eta(2._ 012,111.Ch:AL, dt-e A4(,-(_,/' 2-n-e cetyy_ r Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 13/11/2019, in riforma della sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Cassino il 13/3/2013 (già parzialmente riformata dalla stessa Corte di Appello con sentenza del 9/3/2017) ha assolto l'imputato Concilietti Sandro Fabrizio dalla condotta distrattiva di ciui al capo Al) perché il fatto non sussiste e, con le attenuanti generiche prevalenti, tenuto conto della riduzione del rito, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 219, 22:3 e 216, comma L n. 1, R.D. 267/1942;

Rilevato che nell'unico motivo di ricorso e con la memoria pervenuta il 9/1/2024 la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la pena irrogata, considerate le attenuanti riconosciute come prevalenti (in ciò essendo del tutto inconferente qualsivoglia considerazione circa la consistenza e sussistenza delle pur riconosciute aggravanti) e il rito, è la pena minima applicabile e che il giudice di merito ha pertanto dal:o sul punto adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale a questo riconosciuto e che non è consentito sul punto alcun sindacato (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 2760E12); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende