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Ordinanza — n. 5627/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Rubino inadmissible because the petition, memoranda, and new grounds were not signed by a defense attorney registered with the Cassation Court. The Court of Appeal had previously reduced Rubino's sentence for generic mitigating circumstances regarding a crime under Article 4 of Law 110/1975. The Court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such signatures under penalty of inadmissibility, thereby rejecting the procedural defect and ordering Rubino to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals, memoranda, and new grounds must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility defense attorney Cassation Court procedural defect signature requirement criminal appeal court costs ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'art 613 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'art 613 cod.
art 613 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 08/09/2000 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 31/5/2022 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena in mesi quattro di arreso ed euro 700,00 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Rubino Raffaele in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975;

Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de