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Ordinanza — n. 5626/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper factual error claims in a de plano proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Ruggiero Calabrese inadmissible because it was lodged outside the permitted scope. The appellant alleged factual errors regarding the failure to notify his defense counsel, but the court found these errors did not exist. The decision relied on the fact that the proceedings were conducted under the de plano procedure, which inherently excludes party notifications when the appeal concerns inadmissible grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals filed under the de plano procedure for inadmissible grounds are inadmissible if they improperly allege non-existent factual errors regarding the lack of party notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
de plano procedure cassation appeal inadmissible appeal factual error claim party notification defense counsel procedural defect corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza del 30 novembre 2023 della Corte di Cassazione di Roma
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE RUGGIERO nato a BARLETTA il 18/01/1958 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti; udita la re azione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso depositato nell'interesse di Ruggiero Calabrese è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, poiché il mancato avviso al difensore di fiducia non è dipeso da una "svista" nella lettura degli atti del procedimento ma dalla circostanza che, in presenza di ricorso proposto per motivi non consentiti avverso sentenza emessa si sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è prevista (ed è stata seguita, come chiaramente evincibile dall'ordinanza del 30 novembre 2023 in cui non si dà atto dell'avviso alle parti) la trattazione con rito cd. de plano, cioè senza avvisi alle parti, rito seguito anche per la trattazione del ricorso odierno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presi te