Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds contradict merit judgment and introduce new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first ground contradicts the final judgment on criminal liability, while the second ground introduces new factual arguments precluded at this stage. The appellant argued that the lower court's reasoning on resistance was flawed and that specific provisions of the Penal Code should apply. The court rejected these claims, noting that the merits were already fully examined with legally sound arguments, rendering the new submissions irrelevant for a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal in legitimacy is inadmissible if the grounds contradict the judgment on criminal liability or introduce new factual arguments precluded at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE Al2PELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Azzi Assaghir Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contrasta il giudizio di responsabilità e la configurabilità del reato di resistenza replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; con il secondo si introduce per la prima volta l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'alt 131 bis cp sollecitando verifiche fattuali precluse in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrrnde. Così deciso in data 19 gennaio 2024.