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Ordinanza — n. 5624/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual arguments incompatible with cassation review standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gurrieri Clelia inadmissible because the raised grounds were incompatible with the scope of cassation review. The appellant attempted to challenge the first-instance judgment on factual issues regarding evasion and recidivism, which the court found to be generic and contradicted by the lower court's explicit reasoning. Consequently, the court ruled that the substantive judgment was not subject to review at this stage, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot review judgments on factual grounds or general arguments regarding the assessment of responsibility and recidivism when the lower court's decision is sufficiently motivated and the appeal lacks specific legal grounds.

Parole chiave

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cassation review limitations factual grounds inadmissibility generic appeal arguments recidivism assessment criminal procedure code scope of cassation judicial responsibility evasion recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURRIERI CLELIA nato a RAGUSA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Gurrieri Clelia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contrasta il giudizio di responsabilità reso con riferimento all'evasione ascritta all'imputato con deduzioni legate a temi in fatto genericamente addotti, comunque incompatibili alla verifica di legittimità e in ogni caso apertamente smentiti dalla motivazione della decisione gravata ( pagina 4, primo capoverso) mentre con il secondo motivo, in termini altrettanto generici, si attinge la sentenza in modo inconferente con riguardo alla recidiva ( già esclusa in primo grado nel computare la pena, come riconosciuto anche dalla difesa nei motivi di appello) e in termini di manifesta inadeguatezza con riguardo alla misura della pena e al diniego delle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive anche su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.