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Ordinanza — n. 5622/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and lacking specific challenge on aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant's first two arguments merely repeated legal assessments already correctly evaluated and rejected by the lower courts on the merits, while the third argument regarding an aggravating circumstance lacked any substantive challenge despite the first instance providing a detailed justification. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 339 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by the court of first instance on the merits, or if they fail to provide a specific and arguable challenge to the lower court's reasoning on statutory aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits aggravating circumstance Article 616 c.p.p. Article 339 c.p. final review lack of specific challenge motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 339 cod. pen.
art. 339 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHETTAS YASSINE nato il 16/05/1990 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ghettas Yassine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ascritto all'imputato mentre il terzo si lega al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. rispetto alla quale l'appello non conteneva alcuna argomentata censura ( se ne rivendicava apoditticamente l'esclusione in sede di conclusioni) malgrado il puntuale motivare sul punto reso dal primo giudice, tale da rendere comunque inammissibile, ora per allora, la relativa doglianza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.