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Ordinanza — n. 5619/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and inadmissible fact-finding on Art. 393 bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Matteo Palmisani inadmissible, ordering him to pay legal costs. The court ruled that the appellant's arguments were either already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning or constituted an overly generic attempt to introduce new fact-finding regarding Article 393 bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present novel issues suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already decided by the court of appeal or if it attempts to introduce new factual inquiries not raised in the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments cassation Art 393 bis CP fact-finding limitation legal costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 393 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANI MATTEO nato a FROSINONE il 28/09/1986 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Palmisani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere le relative valutazioni di merito - rese con riguardo ai tratti costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ascritto all'imputato, al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena comminata- estranee a censure utilmente prospettabili in sede di legittimità; per altro verso — e in termini di estrema genericità- intriduce un terna di giudizio, legato alla possibile applicabilità dell'art 393 bis cp, non prospettato con l'appello e comunque correlato a verifiche in fatto non consentite in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.