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Ordinanza — n. 5618/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds without specific factual comparison to lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its extreme generality and lack of specific factual comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for resistance, but the court found the arguments failed to contrast effectively with the evidence presented at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal was extraneous to the scope of judicial review and lacked specific misinterpretations of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal must be specific and grounded in concrete factual comparisons with the lower court's findings, rather than relying on generic arguments that fail to identify specific misinterpretations of the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of factual comparison resistance crime appeal judicial review scope motivi di cassazione censura costituzionale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a VASTO il 03/11/1982. avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza un confronto effettivo con la motivazione resa in appello contrasta la responsabilità dell'imputato per la resistenza allo stesso ascritta muovendo da una alternativa e non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di contro, con argomentazione corretta, puntuale e coerente alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in manifeste incongruenze logiche ha riscontrato i tratti costitutivi del reato contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024. ,