Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the arguments raised were identical to those previously rejected by the Court of Appeal. The appellant, Franco Di Rocco, attempted to re-litigate the manifest unfoundedness of his complaints, which the lower court had already thoroughly examined and dismissed with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that these repetitive grounds did not warrant a new review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court may declare an appeal inadmissible when the grounds raised are repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance or the appellate court, thereby precluding a re-examination of the same issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDI NANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FRANCO nato a PESCARA il 30/03/1986 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; I letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti puntuali e giuridicamente corretti diretti a rimarcare la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze in rito prospettatenel corso del giudizio di appello e ribadite con l'odierna impugnazione ( si veda dalltim capoverso di pagina 2 sino al secondo capoverso di pagina 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.