Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5615/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and generic requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly attributed intent to tax evasion and improperly rejected a specific legal request. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated those made in the initial appeal and were legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat those raised in the lower instance or if the request lacks the specificity required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repetition of arguments tax evasion intent generic request court costs fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verosimiglianza dei motivi d'asilo evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA CONSUELO nato a PESCARA il 09/10/1994 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Consuelo Insolia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo per un verso si replicano le censure spese con l'appello dirette a contestare il dolo dell'evasione ascritta alla ricorrente in considerazione del rilevato stato di necessita addotto con il gravame e puntualmente escluso dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e per altro verso si sollecita l'applicazione dell'ad 131 bis senza contrastare la valutazione pregiudiziale resa dalla sentenza di merito nel rimarcare l'inammissibilità della medesima richiesta veicolata con l'appello per la genericità che ebbe a connotarla; con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nel negare le generiche quando di contro, anche sul punto, attraverso l'assorbente riferimento reso ai precedenti della ricorrente, la decisione gravata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.