Ordinanza — n. 5608/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MANUEL nato a VIADANA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTCI, PATERNO' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Conte avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a dedurre aspetti in diritto manifestamente infondati ( la falsa denunzia di smarrimento infatti, seppur resa nei confronti di soggetti ignoti, è in grado di determinare il coinvolgimento potenziale del soggetto che porta all'incasso i titoli falsamente smarriti e a monte di chi si interpone nella relativa circolazione con riguardo ad accuse per reati perseguibili d'ufficio, quale ad esempio la ricettazione) replica censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità della calunnia anche nei suoi profili soggettivi ( pag. 5 sino al quarto capoverso), alla manifesta inconferenza della asserita violazione difensiva correlata al tempo di consegna di copia della sentenza da appellare ( pag. 5, terzo capoverso), alla ritenuta maturazione della prescrizione, palesemente smentita dalla recidiva ex art. 99 comma 2 cp contestata e ritenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MANUEL nato a VIADANA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTCI, PATERNO' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Conte avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a dedurre aspetti in diritto manifestamente infondati ( la falsa denunzia di smarrimento infatti, seppur resa nei confronti di soggetti ignoti, è in grado di determinare il coinvolgimento potenziale del soggetto che porta all'incasso i titoli falsamente smarriti e a monte di chi si interpone nella relativa circolazione con riguardo ad accuse per reati perseguibili d'ufficio, quale ad esempio la ricettazione) replica censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità della calunnia anche nei suoi profili soggettivi ( pag. 5 sino al quarto capoverso), alla manifesta inconferenza della asserita violazione difensiva correlata al tempo di consegna di copia della sentenza da appellare ( pag. 5, terzo capoverso), alla ritenuta maturazione della prescrizione, palesemente smentita dalla recidiva ex art. 99 comma 2 cp contestata e ritenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.