Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5606/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5606/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE ROBERTO nato il 27/09/1995 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • 10 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Valente Roberto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività della pena e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, capo e punti della sentenza che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento a specifici elementi (il dato quantitativo e la potenziale diffusività ostativi all'allegato uso personale; i precedenti penali, valsi la ritenuta recidiva e, tutti, complessivamente ostativi a ritenere il fatto di particolare tenuità ) del tutto genericamente contestati;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5606/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività della pena e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, capo e punti della sentenza che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento a specifici elementi (il dato quantitativo e la potenziale diffusività ostativi all'allegato uso personale; i precedenti penali, valsi la ritenuta recidiva e, tutti, complessivamente ostativi a ritenere il fatto di particolare tenuità ) del tutto genericamente contestati;

Parole chiave

Generato dall'IA
reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE ROBERTO nato il 27/09/1995 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • 10 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Valente Roberto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività della pena e mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, capo e punti della sentenza che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento a specifici elementi (il dato quantitativo e la potenziale diffusività ostativi all'allegato uso personale; i precedenti penali, valsi la ritenuta recidiva e, tutti, complessivamente ostativi a ritenere il fatto di particolare tenuità ) del tutto genericamente contestati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consiglie relatore Il Pre