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Ordinanza — n. 5604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAME ALEX nato a DAKAR( SENEGAL) il 05/01/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Alex Diame; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, parimenti alle argomentazioni svolte con la memoria difensiva, perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: le modalità di confezionamento e il numero di dosi (sette dosi preconfezionate); la disponibilità di una somma in banconote di piccolo e vario taglio, non giustificata dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, all'allegato uso esclusivamente personale che, peraltro, contrasta con la disponibilità di uno spinello detenuto indosso mentre la droga sequestrata era custodita in un pacchetto di fazzolettini di carta "depositato" all'arrivo della Polizia in un distributore automatico, nel tentativo di disfarsene.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaustiva, e non manifestamente illogica, anche la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 58, comma 1, I. 689/1981 come modificato dal d. Igs. 150/2022: la recidiva e la circostanza che l'imputato abbia commesso il lFatto per cui si procede violando la misura degli arresti domiciliari applicatagli per altro fatto sono stati apprezzati come elementi ostativi alla realizzazione della finalità rieducativa affidata alla volontà dell'imputato e, quindi, ritenuta inidonea a realizzare la finalità correlata alla esecuzione della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena altri capi d'accusa esenzione dalla pena estradizione accessoria sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAME ALEX nato a DAKAR( SENEGAL) il 05/01/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Alex Diame; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, parimenti alle argomentazioni svolte con la memoria difensiva, perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: le modalità di confezionamento e il numero di dosi (sette dosi preconfezionate); la disponibilità di una somma in banconote di piccolo e vario taglio, non giustificata dalle precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, all'allegato uso esclusivamente personale che, peraltro, contrasta con la disponibilità di uno spinello detenuto indosso mentre la droga sequestrata era custodita in un pacchetto di fazzolettini di carta "depositato" all'arrivo della Polizia in un distributore automatico, nel tentativo di disfarsene.

Esaustiva, e non manifestamente illogica, anche la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 58, comma 1, I. 689/1981 come modificato dal d. Igs. 150/2022: la recidiva e la circostanza che l'imputato abbia commesso il lFatto per cui si procede violando la misura degli arresti domiciliari applicatagli per altro fatto sono stati apprezzati come elementi ostativi alla realizzazione della finalità rieducativa affidata alla volontà dell'imputato e, quindi, ritenuta inidonea a realizzare la finalità correlata alla esecuzione della pena.

Rievato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere r latore