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Ordinanza — n. 5603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and failure to raise non-punishability issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds relied upon were manifestly unfounded and constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's refusal to renew the investigation and the exclusion of a witness, but the Court found these objections unsupported by law. Consequently, the Court ruled that the manifest lack of merit prevented the examination of non-punishability causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When cassation grounds are manifestly unfounded, the appeal is inadmissible, precluding the court from examining causes of non-punishability.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissible cassation appeal non-punishability causes mere factual complaints complete probative material testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.
art. 129 cod. proc. pen
Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266
(S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL BONO CRISTINA nato a GENOVA il 09/03/1966 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cristina Del Bono; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione al delitto di cui all'art.372 cod. pen. ascritto all'imputata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità.

La sentenza impugnata - da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - pur non avendo esaminato specificamente esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata dando atto della completezza del materiale probatorio acquisito. Anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza di revoca dell'ammissione del teste, non comparso, disposta dal giudice di primo grado, infatti, non è stata immediatamente e tempestivamente impugnata, come necessario, e risulta giustificata non in chiave punitiva della mancata presentazione bensì sulla base della completezza degli atti acquisiti ai fini della decisione.

Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere e ensore I