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Ordinanza — n. 5602/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5602/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHIAGHE CHUKS nato il 23/02/1990 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ehiage Chuks; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (gr. 673 ca. di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 4.200 dosi); la disponibilità di un bilancino e ritagli di cellophane, notoriamente utilizzabili per il confezionamento in dosi; le precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 che all'allegato uso esclusivamente personale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (gr. 673 ca. di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 4.200 dosi); la disponibilità di un bilancino e ritagli di cellophane, notoriamente utilizzabili per il confezionamento in dosi; le precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 che all'allegato uso esclusivamente personale;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa traffico qualificato di eroina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHIAGHE CHUKS nato il 23/02/1990 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ehiage Chuks; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (gr. 673 ca. di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 4.200 dosi); la disponibilità di un bilancino e ritagli di cellophane, notoriamente utilizzabili per il confezionamento in dosi; le precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 che all'allegato uso esclusivamente personale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Pre