Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to raise recidivism in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hayder Saidi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing generic defects in the reasoning regarding the destination of seized substances and the non-exclusion of recidivism. The court rejected these claims because the lower court's decision contained specific, logical findings on the quantity, quality, and handling of the drugs, rendering the appellant's arguments merely assertive, and because the recidivism issue was not properly raised in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 600, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic assertions regarding motivation defects or issues not raised in the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI HAYDER nato il 19/10/1989 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Hayder Saidi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla destinazione alla cessione, piuttosto che all'uso personale, che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa, puntuale e logica con riferimento al dato quantitativo e qualitativo, trattandosi di più sostanze, nonché modalità di confezionamento, occultamento e disponibilità di denaro incompatibili con le condizioni economiche e non giustificate; indeducibile il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, non dedotto in appello e involgente una questione di fatto che non può essere esaminata in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere tore Il