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Ordinanza — n. 5600/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded reiteration of previously rejected nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Waqas Muhammad inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant attempted to re-raise a nullity claim regarding the defendant's legitimate impediment to appear in court, which had already been properly rejected by the Court of Appeal of Bologna. The court found the arguments repetitive and unsupported by new evidence, noting the defendant had validly waived the impediment during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected by the lower court without new grounds or evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments legitimate impediment waiver Court of Cassazione procedure manifestly unfounded claims procedimento in contumacia mancata comparizione all'udienza carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAQAS MUHAMMAD nato il 05/03/1999 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del 3 gennaio 2024 di Waqas Muhammad; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R., 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice dì appello correttamente disatteso l'eccezione, oggi riproposta, di nullità della sentenza di primo grado sull'allegazione del legittimo impedimento dell'imputato detenuto a comparire all'udienza, in presenza della valida rinuncia. Esaustive sul punto della volontarietà e consapevolezza della dichiarazione, in tal senso, dell'imputato, sono le considerazioni (cfr. pag.

6) della sentenza impugnata, confutate nel ricorso anche allegando che agli atti non si rinviene la dichiarazione di rinuncia che non era stata messa in discussione, invece, con i motivi di appello; che la memoria è reiterativa delle svolte argomentazioni, ritenute inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consi lator