Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new arguments on generic witness statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Monica Rijli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing against the court's assessment of witness testimony. The court rejected these grounds as mere complaints lacking new legal arguments, noting that the lower court correctly verified that witness statements were specific regarding the facts rather than generic on the precise date of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist merely of complaints or are repetitive of arguments already examined and dismissed by the court of first instance on the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULI MONICA nato a CARRARA il 28/01/1967 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monica Rijli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso e le argomentazioni svolte con la memoria depositata il 29 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla genericità delle dichiarazioni che concorrono alla prova della condanna già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha verificato come le dichiarazioni rese in dibattimento dalla testimone non fossero generiche sulle modalità dei fatti e sugli elementi conducenti alla individuazione dell'imputata ma solo sul dato, irrilevante, del preciso giorno del fatto, aliunde ricostruito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente