Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5598/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as facts were already evaluated by lower courts on evidence of moral complicity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Anko Janaq inadmissible regarding charges of resistance and complicity. The lower court had already substantiated the defendant's moral contribution to the crime through specific factual findings, such as his violent struggle with officers after exiting the vehicle. Consequently, the court ruled that these arguments were not suitable for re-evaluation at the appellate stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate facts or evidence already assessed by the court of first instance and appellate court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility moral complicity assessment resistance to police evidence evaluation finality Cassazione procedural limits partecipazione al reato pubblica istigazione a delinquere elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANKO JANAQ nato il 23/04/1969 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Janko Janaq; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale dell'imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi anche attraverso una fuga pericolosa, ne ha evidenziato il contributo rafforzativo della determinazione del complice che si trovava alla guida evidenziando come, disceso dall'auto al momento del controllo, l'imputato avesse strattonato gli operanti.

Si tratta, infatti, di affermazioni non manifestamente illogiche per inferirne la prova del contributo rafforzativo alla condotta del correo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere elat re Il Pre