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Ordinanza — n. 5597/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts were already fully examined by lower courts on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rami Said inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments regarding the crime of aiding and abetting under Article 378 of the Penal Code were already thoroughly examined and rejected by the first-instance judges. Since the offense was consummated and the denial of general mitigating circumstances was properly addressed, no further review was permitted at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when the contested points were already fully examined and rejected by the judges of the merits with correct legal arguments, as the crime is consummated and the denial of mitigating circumstances falls under reviewable errors of fact or law already decided.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aiding and abetting consummated general mitigating circumstances stage of legality review Corte di Cassazione decision favoreggiamento ricusazione fondata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 378 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI SAID nato il 25/04/1985 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; « udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rami Said; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen. e perché si tratta di reato consumato poiché la condotta favoreggiatrice non si esaurisce in quella materialmente ascrivibile all'imputato ma va coordinata con quella del correo.

Manifestamente infondato anche il secondo motivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, punto della sentenza di condanna in primo grado oggetto di specifico esame (pag. 3 della sentenza impugnata) che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha rilevato la insussistenza di elementi positivamente apprezzabili (diversamente dall'atteggiamento processuale del coimputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024