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Ordinanza — n. 5596/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for resisting police access to prison sector.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Kirifi Kadour and Bilel Majer inadmissible regarding their conviction for resisting police entry into a prison sector. The defendants argued against the moral complicity finding, but the appellate court had already thoroughly evaluated the evidence showing their positioning created a barrier that concretized the violence of the opposition. Consequently, the court ruled that no motivation defect existed and upheld the original judgment while ordering the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 110 and 337 c.p.; Appeals based on defects in reasoning or insufficient evidence evaluation are inadmissible when the appellate court has already adequately assessed the facts and applied correct proof criteria to establish moral complicity in resistance.

Parole chiave

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resistance to police moral complicity prison access inadmissible appeal proof evaluation partecipazione al reato cooperazione di polizia aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 337 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KRIFI KADOUR nato il 12/03/1990 BILEL MAJER nato il 11/11/1984 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Kirifi Kadour e Bilel Majer; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi dedotti nei ricorsi, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale degli imputati nella condotta di resistenza, estrinsecatasi facendo barriera per impedire l'accesso della Polizia Penitenziaria in un settore della casa circondariale, ha evidenziato come la sinergia del posizionamento, accerchiando gli agenti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) fosse idonea a concretizzare la violenza della condotta oppositiva realizzata con il consapevole contributo degli imputati.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione; Rilevato, altresì, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere rela3\ [I Pr