Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted breach of police blockade under Art. 337 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sara Mazzola and Enrico Mussomeli inadmissible regarding their conviction for attempted breach of a police blockade. The appellants argued for factual errors concerning their liability and the nature of the collective action, but the court found these to be mere complaints lacking legal merit. Consequently, the court upheld the lower court's decision to exclude the justification of self-defense and confirm the aggravated penalty based on the high number of participants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 393-bis c.p.; Art. 399 c.p.: Appeals based on mere factual complaints regarding the configuration of the crime or the existence of justifying circumstances are inadmissible in proceedings of legality if the lower court correctly assessed the context of the police action and the number of participants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZOLA SARA nato a PONTE SAN PIETRO il 07/07/1995 MUSSOMELI ENRICO nato a TREVISO il 11/10/1993 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Sara Mazzola e Enrico Mussomeli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., entrambi partecipi di un'azione collettiva consistita nel tentativo di sfondamento del blocco creato dalla Polizia per impedire che i manifestanti raggiungessero una struttura abusivamente occupata oggetto di un intervento si sgombro forzato: la condotta degli imputati si è collocata, alla stregua delle risultanze desumibili dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dalla visione dei fotogrammi, proprio nel contesto di tali tentativi, consistenti in un'azione di "carica" della Polizia e non in una mera manifestazione di protesta e il descritto contesto è stato correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta.
In linea con l'interpretazione di questa Corte la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 399, comma 2, cod. pen. in relazione al numero (si precisa alto) dei manifestanti, desunto dai filmati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere ptore D E POS [TATA Il Preiq1ente