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Ordinanza — n. 5594/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding sentencing recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eldip Mohamed inadmissible due to generic and unfounded grounds. The appellant challenged the appellate court's application of recidivism rules under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/1990, arguing for a specific review of the penalty determination. The court ruled that the lower court correctly applied the principle of specific motivation, noting that the recidivism finding was based on objective processual elements and logical reasoning regarding the defendant's specific danger, thus precluding further scrutiny in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the application of recidivism rules is inadmissible if the lower court's decision is supported by exhaustive and logical motivation derived from objective processual elements, as such specific motivation falls outside the scope of a legality review.

Parole chiave

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recidivism application specific motivation requirement legality review scope generic appeal grounds sentencing discretion recidiva nell'infrazione sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5 d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5 d.P.R.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELDIP MOHAMED nato il 07/03/1988 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Eldip Mohamed; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è il risultato della "perseveranza" nell'illecito, dimostrativa di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizioni già subite, e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere r lat re