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Ordinanza — n. 5591/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sentencing reasoning is sufficient and non-illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the contested sentencing determination was supported by sufficient and non-illogical reasoning. The appellant argued against the application of generic provisions, but the court found the lower court adequately examined the defense arguments. Consequently, the judgment was upheld as non-censurable, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal regarding sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical, rendering the judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning sufficiency generic provisions application non-illogical motivation Cassazione ordinanza procedural costs award defense arguments examination attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEORGE MIRACLE BARIDAKARA nato il 08/01/2000 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di George Mirakle Baridikara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla negata applicazione delle generiche appare smentita dal tenore della la sentenza impugnata che in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.