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Ordinanza — n. 5590/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Mohammed Razzak, rather than by a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, all cassation petitions must be signed by lawyers enrolled in the Special Roll due to the technical complexity of the proceedings. Consequently, the appeal was rejected without formalities under Article 591 and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by registered defense attorneys and cannot be personally filed by the accused, ensuring procedural regularity in complex litigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused special roll of lawyers Code of Criminal Procedure procedural regularity requirement diritti della difesa difesa penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Law No. 103 of 2017
Art. 591 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610 of the Code of Criminal Procedure
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sectional Judgment No. 8914 of 21 December 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED RAZZAK nato il 13/02/1995 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItatcravestraffe-parti; g udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; pirt,r99-114AX, letto il ricorso proposto p -A := 3 i e .1 g DA Mclhammed Razzak: avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i