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Ordinanza — n. 5589/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to unsupported alternative factual reconstruction and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Negroni inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Negroni challenged a lower court's decision by presenting an alternative factual reconstruction of evidence that the court found unsupported and logically inconsistent. The court rejected the appeal because it merely repeated previously dismissed arguments without new legal grounds, violating procedural rules against re-litigating settled issues.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on an unsupported alternative reconstruction of evidence and repeats arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unsupported factual reconstruction repetition of rejected arguments procedural economy principle court of cassazione impiego illecito di valori patrimoniali motivo vertente sullo sviamento di potere abuso di diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONI PAOLO (CUI 000SQN2) nato a FONTANIVA il 02/05/1965 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Negroni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché muovendo da una non consentita ricostruzione alternativa del materiale probatorio non supportata da addotti travisamenti delle acquisizioni apprezzate dai giudici del merito mette comunque in discussione i tratti costitutivi del reato di cui all'ad 314 bis cp ascritto al ricorrente replicando di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.