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Ordinanza — n. 5588/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-justified procedural delay and merit-based arguments already reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The court found the first ground for appeal invalid due to the appellant's failure to request an oral hearing within the statutory deadline, despite having been notified of the date. The second ground was rejected because it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law, specifically when procedural defects are evident from the case file or when substantive arguments have already been fully and correctly reviewed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural deadline violation oral hearing request repeated substantive arguments Court of Cassazione jurisdiction allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE NICOLA nato a PIEDIMONTE MATESE il 08/04/1996 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i t letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Daniele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è immediatamente smentito dalla disamina degli atti trasmessi, dalla quela è emersa l'avvenuta notifica all'imputato appellante della data fissataper l'udienza di trattazione dell'appello ( in termine utile pe la tempestiva richiesta di trati:azione orale, nel caso tardivamente depositata così da giustificare l'udienza cartolare di avvenuta definizione del gravame); il secondo motivo mette in discussione la responsabilità per il reato contestato e la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla valutazione del compendio probatorio replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.